II Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile (art.15 comma 3, L.225/92).
Al verificarsi di situazioni di emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
Quando la calamità naturale o l’evento antropico non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto.
Il Sindaco, per l’espletamento delle proprie funzioni, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento delle attività durante le diverse fasi di emergenza. Durante tali fasi devono essere garantiti i sistemi di comunicazione per la ricezione e la tempestiva presa visione di comunicazioni in merito al fenomeno calamitoso previsto e/o in atto con le strutture preposte (Regione, Prefettura UTG, Provincia ecc.).
Attraverso l’attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco, figura istituzionale di riferimento in ambito di protezione civile:
- individua i responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della emergenza “in emergenza”;
- garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in “tempo di pace”.
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